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Regolamento per l’integrazione tra straniero e Stato, in vigore dal 10 marzo

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Regolamento per l’integrazione tra straniero e Stato, in vigore dal 10 marzo

Il 10 marzo 2012 entrerà in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 14.9.2011, n.179 recante “Regolamento concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell’art. 4 – bis, comma 2, del testo Unico sull’immigrazione” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.179 dell’11.11.2011.
Il Regolamento ha fissato i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte del cittadino straniero, dell’Accordo di integrazione nonché i casi di esenzione dalla sottoscrizione stessa.
L’accordo di integrazione dovrà essere sottoscritto dagli stranieri di età superiore ai sedici anni che fanno il loro ingresso per la prima volta nel territorio dello stato e che presentano allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura o la Questura competenti istanza di rilascio di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.
Il documento in parola sarà redatto in duplice originale di cui uno verrà consegnato allo straniero tradotto nella lingua da lui indicata.
Con la stipula dell’accordo lo straniero si impegna a raggiungere specifici obiettivi di integrazione: acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana, una sufficiente conoscenza e cultura civica e garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione dei figli minori; lo Stato si impegna a sostenere detto processo di integrazione.
A seguito di verifica da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione allo straniero che non ha raggiunto un grado sufficiente di integrazione, verrà revocato il permesso di soggiorno
Il DPR ha, inoltre, disciplinato i contenuti, l’articolazione per crediti, i casi di sospensione dell’accordo, le modalità e gli esiti delle verifiche ai quali l’accordo è soggetto nonché l’istituzione dell’anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione.

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