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Tar: ‘Nessun obbligo per la Provincia di rimuovere i rifiuti abbandonati’

Scritto da il 3 agosto 2011 alle 17:14 e archiviato sotto la voce Ambiente, Testata. Qualsiasi risposta puo´ essere seguita tramite RSS 2.0. Puoi rispondere o tracciare questa voce

Non c’è alcun obbligo giuridico per la Provincia di Benevento di rimuovere i rifiuti abbandonati da ignoti lungo le proprie strade.

Lo ha stabilito una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) che ha accolto il ricorso presentato dalla stessa Provincia, difesa dall’avvocato Vincenzo Catalano, avverso un’ordinanza comunale con la quale si ingiungeva alla Rocca dei Rettori di Benevento di ‘provvedere alla rimozione di ogni genere di rifiuti depositati e/o abbandonati ed alla pulizia e sistemazione’ lungo una strada provinciale.

La rimozione dei rifiuti abbandonati da ignoti sulla proprietà altrui, pratica peraltro vietata dalla legge, non può essere addebitata al proprietario stesso, se non sono accertate sue responsabilità (per colpa o dolo): questo il succo della sentenza del Tar Campania n. 04182/2011 (Vincenzo Fiorentino, Presidente; Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore; Gabriele Nunziata, Consigliere) senz’altro destinata ad assumere un forte rilievo e a fare da pietra angolare per future controversie sull’argomento.

Il pronunciamento, che conferma orientamenti già espressi dal Consiglio di Stato nel 2005 e dallo stesso Tar Campania nel 2008, si inserisce nel pieno della polemica e delle proteste in ordine alla frequenza ed alla vastità dello sciagurato ed illecito fenomeno dello sversamento abusivo di rifiuti lungo le strade, purtroppo trasformate in discariche abusive, che costituisce per molti una (vietata) abitudine anche (e soprattutto) in quelle aree, lontane dal napoletano, dove la gestione del ciclo dei rifiuti è più efficiente e razionale.

La pronuncia della Magistratura amministrativa campana, depositata in Cancelleria in data 29 luglio 2011, sottolinea in modo particolare un punto: nell’impossibilità di risalire all’autore o agli autori dell’abbandono dei rifiuti sulla strada provinciale, né potendosi ascrivere in alcun modo alla Provincia di Benevento l’abbandono di tali rifiuti, è inammissibile, dice il Tar, far derivare una qualsivoglia responsabilità alla Provincia medesima, per la cosiddetta ‘culpa in vigilando’, per il solo fatto di essere proprietaria della strada.

In pratica il Tar dice che certamente la Provincia di Benevento non può esercitare un controllo ‘militare’ asfissiante, 24 ore su 24, su ogni metro di strada provinciale al fine di impedire che, soprattutto di notte, qualcuno pensi bene di depositare rifiuti, di solito ingombranti e pericolosi, nelle aree di sosta o sulle banchine transitabili.

Scrive, infatti, il Giudice amministrativo, citando una sentenza del Consiglio di Stato: «Il dovere di diligenza, che fa capo al titolare del fondo (cioè, in questo caso alla Provincia, Ndr), non può arrivare al punto di richiedere una costante vigilanza, da esercitarsi giorno e notte, per impedire ad estranei di invadere l’area e di abbandonarvi rifiuti. La richiesta di un impegno di tale entità travalicherebbe oltremodo gli ordinari canoni della diligenza media (o del buon padre di famiglia) che è alla base della nozione di colpa, quando questa è indicata in modo generico, come nella specie, senza ulteriori specificazioni».

D’altra parte, dice ancora il Tar Campania, non può ingiungersi alla Provincia nemmeno di provvedere alla rimozione dei rifiuti: infatti, sebbene l’art. 14 del D.L.vo 30.4.1992, n. 285 (Codice della Strada), «imponga in capo all’Ente proprietario o gestore una serie di obblighi di vigilanza, controllo e conservazione, non può rappresentare il fondamento normativo per ordinare la rimozione dei rifiuti abbandonati da terzi, senza che sussista l’accertamento di una responsabilità quanto meno colposa del proprietario, in quanto non rientra nell’obbligo di pulizia delle strade per la ‘sicurezza e la fluidità della circolazione’ la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti, trattandosi di attività non riconducibile alla normale gestione della rete stradale ed all’uso proprio della stessa».

Nella discussione di questo principio giuridico, secondo il Tar Campania, non vale peraltro la preoccupazione derivante dalla pericolosità per la salute pubblica dei rifiuti per i quali si chiedeva la rimozione: nel caso in discussione, si tratta di lastre di eternit (amianto) affossati nel terreno.

Naturalmente, si sostiene alla Rocca dei Rettori di Benevento, la sentenza del Tar Campania n. 04182/2011 non cancella un problema di inaudita gravità e per il quale la stessa Provincia di Benevento è invece impegnata al massimo in una azione di intransigente contrasto: va ricordato che, per alto senso di responsabilità istituzionale e a tutela della salute pubblica, la Provincia (in particolare, lungo la Fondo Valle Isclero) è più volte intervenuta, nonostante i costi elevati, peraltro interamente a carico del proprio Bilancio, per rimuovere i rifiuti illecitamente abbandonati sulle proprie arterie che, nella migliore delle ipotesi, deturpavano il paesaggio e costituivano motivo di orrore e di protesta da parte di numerosi cittadini (peraltro, spesso provenienti da quelle stesse aree dove il ‘lancio del sacchetto’ è prassi costante e consolidata , e basta, a tale proposito, constatare quale sia il senso di marcia della corsia della Fondo Valle Isclero dove abbondano i ‘depositi’). Cittadini che, poi, se la prendono con la Provincia di Benevento.

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