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direttore Antonio De Cristofaro

Caso Lucioni: la nota del suo legale

Scritto da il 23 novembre 2017 alle 12:21 e archiviato sotto la voce Calcio. Qualsiasi risposta puo´ essere seguita tramite RSS 2.0. Puoi rispondere o tracciare questa voce

In riferimento alla comunicazione di deferimento nei confronti di Fabio Lucioni dinnanzi alla Prima Sezione del Tribunale Antidoping, con richiesta di anni 1 (uno) di squalifica per la violazione dell’art 2.1 delle NSA (art. 2.1 Codice WADA), riportiamo quanto pubblicato sul sito ufficiale della società Benevento Calcio.

“Con deferimento emesso in data odierna, la Procura Nazionale Antidoping ha proposto alla Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping di irrogare una sanzione di anni uno di squalifica nei confronti del sig. Lucioni Fabio.
La Procura nel proprio atto di deferimento ha ritenuto ed accertato che il “Clostelbol” sia stato assunto dal Sig. Lucioni in quanto contenuto in uno spray cicatrizzante e che tale farmaco sia stato somministrato direttamente dal medico sportivo del Benevento per curare una abrasione riportata dal calciatore nel corso di un allenamento. La Procura ha quindi accertato: “che non c’era alcun tentativo da parte del Lucioni di imbrogliare”. Inoltre, la stessa Procura ha accertato la credibilità dell’atleta anche in ordine ai tempi ed alle modalità di assunzione dello spray dichiarati dall’atleta (ossia una sola volta, al termine di un allenamento svoltosi tre giorni prima della gara di campionato disputata contro il Torino). Rispetto a tale ricostruzione, la procura per proporre la sanzione (di anni uno) è partita dalla pena massima di 4 anni, per poi ridurla a due anni “per mancanza di intenzionalità”, ulteriormente ridotta nella misura di un anno “per non aver agito il Lucioni con colpa o negligenza significativa”. È stata dunque riconosciuta dalla Procura “un grado di colpa dell’Atleta non significativo nella misura in cui l’essersi affidato al medico sociale per una esigenza terapeutica reale ha avuto un ruolo rilevante nella dinamica dell’assunzione”. Unica responsabilità ascritta al sig. Lucioni nell’atto di deferimento è rappresentata dal fatto che “l’atleta avrebbe dovuto chiedere al medico specifiche informazioni sul farmaco. Se così avesse fatto prima della somministrazione, egli avrebbe appreso il nome del prodotto e con un semplice controllo online avrebbe scoperto la natura dopante”.
Sulla base di tale deferimento, che ci si astiene dal commentare, inizierà a stretto giro il processo dinanzi al Tribunale Nazionale Antidoping, dove il sig. Lucioni, tramite il proprio legale Prof. Avv. Saverio STICCHI DAMIANI, cercherà di dimostrare la propria assoluta mancanza di responsabilità.
Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani”

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