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direttore Antonio De Cristofaro

Violazione regolamento Agenti: multa per il Benevento Calcio

Scritto da il 15 maggio 2012 alle 00:12 e archiviato sotto la voce Calcio. Qualsiasi risposta puo´ essere seguita tramite RSS 2.0. Puoi rispondere o tracciare questa voce

La Commissione Disciplinare Nazionale in merito alle violazioni del regolamento Agenti ha disposto ammende per sei società tra cui il Benevento (Crotone, Parma, Siena, Juventus e Pescina Vallegiovenco le altre), sanzioni per alcuni dirigenti, giocatori e agenti di calciatori.
Con riferimento al club sannita, la Commissione Nazionale ha multato di € 7.500,00 diminuita, ai sensi dell’art. 23 CGS, a € 5.000,00; e inibito il presidente Oreste Vigorito di giorni 60 (sessanta) diminuita, ai sensi dell’art. 23 CGS, a giorni 40 (quaranta);
Le sanzioni sono arrivate in seguito al tesseramento con la società di via Santa Colomba dell’argentino Sebastian Bueno, avvenuto nel 2008. In sostanza si venne a creare un conflitto di interesse in quanto Gennaro Palomba, agente del calciatore, ricevette al contempo anche mandato dalla club giallorosso.
Questo lo stralcio del comunicato ufficiale pubblicato dalla FIGC riguardante il Benevento:
Con atto del 22.2.2012, la Procura Federale ha deferito:
il sig. ORESTE VIGORITO, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento
presidente della Benevento Calcio S.p.A.:
E 10.1. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt.
10, comma 4, 15, commi 1, 2 e 10, e 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori
previgente, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per aver conferito al sig. Gennaro
Palomba mandato per la stipulazione del contratto del 31.1.2008 con il sig. Sebastian
Andres Bueno, determinando così una situazione di conflitto di interessi in quanto lo
stesso sig. Palomba era l’agente del calciatore titolare di mandato rilasciato da
quest’ultimo, nonché per aver fatto sì che il compenso spettante al sig. Gennaro Palomba
fosse pagato dalla società dallo stesso rappresentata e non dal calciatore, nonché ancora
per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Gennaro Palomba fosse
chiaramente indicato nello stesso contratto;

il sig. ANDRES SEBASTIAN BUENO, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la
società Benevento Calcio S.p.A.:
E 11.1. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 15,
commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori previgente, per essersi avvalso, in
occasione della stipulazione del contratto del 31.1.2008 con la Benevento Calcio S.p.A.,
dell’opera dell’agente di calciatori sig. Gennaro Palomba così determinando una
situazione di conflitto di interessi essendo l’agente Palomba formalmente titolare di
mandato da parte della società ed in tal modo, ulteriormente, consentendo che i compensi
da lui dovuti all’agente fossero pagati dalla società stessa;

il sig. GENNARO PALOMBA, agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC:
B 6.1. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10,
commi 1 e 11, e 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori previgente, per aver
prestato opera di assistenza in qualità di agente di calciatori al sig. Valeri Emilov Bojinov,
in occasione della stipulazione del contratto con il Parma F.C. S.p.A. del 31.7.2009, senza
ottenere dal calciatore e depositare presso la Commissione Agenti della FIGC alcun
mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla FIGC;
B 6.2. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 12,
commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori previgente, per
aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi in quanto
agente di fatto del sig. Valeri Emilov Bojinov nell’ambito della stipula del contratto del
31.7.2009 con il Parma F.C. S.p.A., nonché al contempo avendo assunto formale mandato
dalla società;
B 6.3. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12,
commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori previgente, nonchè dell’art. 93, comma
1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato
nel contratto stipulato tra Parma F.C. S.p.A. e il sig. Valeri Bojinov datato 31.7.2009, in
relazione al quale aveva ricevuto mandato dalla società;
C 6.4. per la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui agli artt. 1, comma
1, del Codice di Giustizia Sportiva e 12 del regolamento Agenti di calciatori vigente fino
all’1.2.2007 (anche in relazione ai punti III e VI del Codice di Condotta professionale) per
avere, con riferimento ai contratti datati 15.12.2005 e 13.7.2006, stipulati tra il sig. Valeri
Emilov Bojinov e la ACF Fiorentina S.p.A., omesso di far sottoscrivere al calciatore
apposita dichiarazione nei contratti stessi in merito all’avvenuta informazione circa
l’esistenza di ragioni di conflitto di interessi derivante dalla presenza in seno alla società
ACF Fiorentina S.p.A. del padre dell’agente di calciatori suo socio nella Corvino Palomba
Associati s.r.l., sig. Romualdo Corvino;
D 6.5. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10,
comma 3, 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all’1.2.2007,
anche in relazione all’art. 15, comma 1, dello stesso regolamento, per aver svolto attività di
assistenza al sig. Valeri Emilov Bojinov in occasione del contratto tra lo stesso calciatore e
le società F.C. Juventus S.p.A. del 15.7.2006, così determinando una situazione di
conflitto di interessi nell’espletamento del mandato assunto, essendo nella medesima
trattativa coinvolto il sig. Romualdo Corvino, quale Agente titolare di mandato rilasciato
dalle appena citate società, entrambi soci e amministratori della Corvino Palomba Associati s.r.l., nonché per aver fatto sì, attraverso tale condotta, che la citata società
pagasse i suoi compensi quale agente del calciatore;
E 6.6. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10,
comma 4, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori
previgente, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi
in quanto agente del sig. Sebastian Andres Bueno nell’ambito della stipula del contratto
del 31.1.2008 con la Benevento Calcio S.p.A., nonché al contempo avendo assunto
formale mandato dalla società, ed in tal modo facendo sì che il suo compenso venisse
corrisposto dalla società;
E 6.7. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12,
commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori previgente, nonchè dell’art. 93, comma
1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato
nel contratto stipulato tra Benevento Calcio S.p.A. ed il calciatore Sebastian Andres Bueno
datato 31.1.2008, in relazione al quale aveva ricevuto mandato dalla società;
F 6.8. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10,
comma 4, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori
previgente, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi
in quanto agente del sig. Antonio Zito nell’ambito della stipula dei contratti tra tale
calciatore e la A.C. Siena S.p.A. del 29.1.2008 e il F.C. Crotone s.r.l. del 10.7.2009,
nonché al contempo avendo assunto formale mandato dalle società appena citate, ed in
tal modo facendo sì che il suo compenso venisse corrisposto dalle società;
F 6.9. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12,
commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori previgente, nonchè dell’art. 93, comma
1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato
nei contratti tra il sig. Antonio Zito e la A.C. Siena S.p.A. del 29.1.2008 e il F.C. Crotone
s.r.l. del 10.7.2009, in relazione ai quali aveva ricevuto mandato dalle società;
G 6.10. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt.
10, comma 4, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori
previgente, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi
in quanto agente del sig. Giuseppe Caccavallo nell’ambito della stipula del contratto tra
tale calciatore e la Pescina Vallegiovenco s.r.l. del 18.1.2010, nonché al contempo avendo
assunto formale mandato dalla società appena citata, ed in tal modo facendo sì che il suo
compenso venisse corrisposto dalla società stessa;
G 6.11. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12,
commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori previgente, nonchè dell’art. 93, comma
1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato
nei contratti stipulati dal sig. Giuseppe Caccavallo con il Taranto Sport s.r.l. dell’1.7.2007,
con il Celano F.C. Olimpia S.p.A. del 7.1.2009, con il Cosenza Calcio 1914 s.r.l. del
9.7.2009, con il Pescina Vallegiovenco s.r.l. del 18.1.2010 e con la U.S. Lecce S.p.A.
depositato il 20.1.2010 ed avente decorrenza dall’1.7.2010, in relazione ai quali aveva
ricevuto mandato;

In definitiva, la Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle
seguenti sanzioni:
• per il Signor Romualdo Corvino, sospensione della licenza per mesi 3 (tre);
• per il Signor Valeri Emilov Bojinov, ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00);
• per il Signor Oreste Vigorito, inibizione di giorni 40 (quaranta);
• per il Signor Gennaro Palomba, sospensione della licenza per mesi 7 (sette);
• per il Signor Pietro Leonardi, ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00);
• per il Signor Giampiero Pocetta, sospensione della licenza per mesi 1 (uno);
• per il Signor Giuseppe Ursino, inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci);
• per il Signor Giuseppe Ursino, inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci);
• per il Signor Jean Claude Blanc, inibizione di giorni 10 (dieci);
• per il Signor Tommaso Ghirardi, inibizione di mesi 1 (uno);
• per il Signor Roberto Zanzi, inibizione di giorni 25 (venticinque) oltre all’ammenda di €
15.000,00 (€ quindicimila/00);
• per il Signor Fernando Diego Cosentino, sospensione della licenza per mesi 1 (uno) e
ammenda € 5.000,00 (€ cinquemila/00);
• per il Signor Giuseppe Caccavallo, ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00);
• per la Società FC Crotone Srl, ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00);
• per la Società Parma FC Spa, ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00);
• per la Società Benevento Calcio Spa, ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00);
• per la Società AC Siena Spa, ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00);
• per la Società Juventus FC Spa, ammenda di € 28.000,00 (€ ventottomila/00).
Manda gli atti alla Segreteria Federale affinché li rimetta alla Commissione Disciplinare
della FIFA per la decisione su quale organo sia competente all’irrogazione delle sanzioni
nei confronti del Sig. Trabucchi.
Infligge le seguenti sanzioni:
al Sig. Pablo Ezequiel Fontanello l’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00);
al Sig. Andres Sebastian Bueno l’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00);
al Sig. Antonio Zito l’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00);
al Sig. Sabatino Stornelli l’inibizione per giorni 30 (trenta) a decorrere dal futuro
tesseramento;
al Sig. Tullio Tinti la sospensione della licenza per mesi 1 (uno) e l’ammenda di €
15.000,00 (quindicimila/00);
alla Pescina Vallegiovenco Srl l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).

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