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Imprese e attività di pulizia, gli adempimenti presso il Registro Imprese

Posted By redazione On 28 febbraio 2011 @ 18:40 In Foto,Territorio,Testata | No Comments

Le imprese che svolgono attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono chiamate dalla Legge 82/1994 “imprese di pulizia”. Il D.M. Industria del 7 luglio 997 n. 274, art. 1 comma I definisce tali attività come segue. Sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza. Sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni. Le attività di disinfestazione sono quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi. Sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni per la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi. Sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione. Chi intende svolgere attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione deve presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività, che ha sostituito la DIA) al Registro delle imprese o, secondo i casi, all’Albo delle imprese artigiane, dichiarando di possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica e organizzativa e i requisiti di onorabilità. I requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa sono specificamente indicati all’art. 2 del D.M. n. 274/97. Le imprese possono ottenere le abilitazioni per una o più tipologie di pulizia in relazione all’attività esercitata.
SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
Dal 31 luglio 2010 la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) è stata sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA). La SCIA si applica a tutte le attività economiche soggette a verifica dei requisiti: agente di affari in mediazione; agente e rappresentante di commercio; autoriparazione; commercio all’ingrosso; facchinaggio; impiantistica; mediatore marittimo; pulizia; spedizioniere. La SCIA deve essere presentata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza nel giorno dell’inizio dell’attività economica; essere allegata ad un modello di Comunicazione Unica e di iscrizione/variazione al Registro Imprese (Mod. S1, S2, S5, I1, I2); contenere le autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti personali, morali e professionali previsti dalle normative. Dopo aver presentato la SCIA il nuovo imprenditore può iniziare a svolgere l’attività senza aspettare i 30 giorni previsti dalla normativa precedente. Le amministrazioni hanno 60 giorni a disposizione per esercitare i controlli e prendere i provvedimenti necessari.


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