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Comunità Montana Titerno: Tammaro, il dirigente Naimoli perde il ricorso

Scritto da il 4 febbraio 2011 alle 12:23 e archiviato sotto la voce Attualità. Qualsiasi risposta puo´ essere seguita tramite RSS 2.0. Puoi rispondere o tracciare questa voce

La segreteria provinciale della UIL Federazione Poteri Locali di Benevento comunica che nel corso dell’anno 2010 le organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP ed UIL FPL, in sede di confronto sindacale, avevano suggerito alla Comunità montana Titerno/Alto Tammaro di procedere al riconoscimento della progressione economica orizzontale per l’anno 2006, peraltro già erogata per tutti gli altri lavoratori, a favore dei dipendenti Carlo Iride per acquisizione del D6 e Nicola Mendillo per l’acquisizione di A4, in quanto solo per questi ultimi non era stata rinvenuta la relativa determinazione. Va aggiunto che non è stato possibile accertare di chi fosse la colpa del mancato adempimento, tenuto conto che i relativi benefici economici venivano comunque erogati come per tutti gli altri dipendenti dell’Ente! Dopo aver provveduto a recepire tale accordo con deliberazione della giunta esecutiva, la Comunità montana Titerno/Alto Tammaro si è vista inopinatamente notificare da parte dell’ex-dirigente dell’area agricoltura e foreste Eugenio Naimoli il ricorso per l’annullamento della predetta deliberazione e solo per il dipendente Carlo Iride. Il giudice del lavoro di Benevento Claudia Chiariotti con sentenza del 21.01.2011, depositata in cancelleria in data 24.01.2011, ha dichiarato inammissibile la domanda cautelare ex-art. 700 c.p.c. ed ha condannato il dirigente-ricorrente Eugenio Naimoli al pagamento delle spese legali sia nei confronti della Comunità montana che del lavoratore Carlo Iride per € 500,00 di cui € 200,00 a titolo di onorario oltre IVA e CAP per ciascuno.  Queste le motivazioni della sentenza: “Il ricorrente sembra ergersi a titolare di un particolare compito ovvero quello di stroncare comportamenti da lui ritenuti poco virtuosi e potenzialmente dannosi per l’amministrazione, e ciò al fine di evitare possibili ricadute contabili, allo stato del tutto ipotetiche ed eventuali. Appare evidente che il Naimoli agisce in giudizio, peraltro con una richiesta di provvedimento d’urgenza, senza essere titolare di alcun interesse concreto ed attuale all’azione, non potendosi ritenere tale un generico desiderio di tutela della correttezza dell’azione amministrativa. Ed è noto che, sul punto, la giurisprudenza si è ripetutamente espressa, chiarendo che una delle condizioni dell’azione giudiziaria è l’interesse a ricorrere ovvero la possibilità che l’atto impugnato abbia prodotto o possa produrre una lesione ad una posizione giuridica sostanziale che faccia capo al ricorrente. Mancando tale requisito il ricorso appare palesemente inammissibile. Peraltro, come correttamente evidenziato dalla Comunità montana, il Naimoli nella prima fase relativa al riconoscimento della progressione economica al rag. Iride, esprimeva parere favorevole”. Il segretario responsabile della UIL FPL di Benevento, Antonio Pagliuca, tiene ad aggiungere: “Quella promossa dal dr. Eugenio Naimoli è certamente una vertenza strumentale che voleva soltanto colpire una onesto lavoratore! Difatti, non si comprende per quale motivo il ricorso sia stato proposto solo nei confronti di Carlo Iride e non pure per l’altro lavoratore che si trovava nelle identiche condizioni. Ma c’è di più: il Naimoli nel suo ricorso parla anche di una sorta di ‘lesa maestà’ poiché , nel produrre l’istanza di collocamento a riposo, Carlo Iride non si sarebbe rivolto al suo superiore, ma solo al segretario generale, che peraltro è il responsabile del personale! Morale della favola: meno male che il giudice del lavoro abbia posto la parola fine su una vicenda incredibile, persecutoria e senza precedenti!”.

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