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direttore Antonio De Cristofaro

Prefettura, abilitazione alla guida: nuove norme per ciclomotori, tricicli e quadricicli leggeri

Scritto da il 1 luglio 2011 alle 13:31 e archiviato sotto la voce Testata. Qualsiasi risposta puo´ essere seguita tramite RSS 2.0. Puoi rispondere o tracciare questa voce

Recentemente hanno trovato piena applicazione le disposizioni dettate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 00081 dell’1.3.2011, in merito alle modalità e alle procedure di richiesta e rilascio dei titoli abilitativi alla guida. Al riguardo il Ministero dell’Interno con circolare del 15.6.2011 ha fornito chiarimenti riguardanti, in particolare, il conseguimento del certificato dell’idoneità alla guida (denominato CIGC) dei ciclomotori (motorini fino 50 cc), dei ciclomotori omologati per il trasporto di un passeggero (motocarro o triciclo fino a 50 cc.) e dei quadricicli leggeri (mini car), nonché le prescritte esercitazioni.
I soggetti interessati all’acquisizione del certificato dell’idoneità alla guida dei suddetti ciclomotori, tricicli e quadricicli leggeri possono iscriversi a un corso teorico della durata di 13 ore, sia presso le scuole pubbliche (studenti), sia presso le autoscuole. Il corso s’intende frequentato se l’allievo ha seguito 10 h di lezione delle 13 h previste, dopodichè è rilasciato un attestato di frequenza, della validità di anni uno, che sarà allegato dall’allievo alla richiesta di esami.
Solo dopo il superamento dell’esame teorico viene rilasciata l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida (“foglio rosa”), che ha una validità di sei mesi, durante i quali sarà possibile sostenere l’esame pratico, non più di due volte ed a distanza non inferiore ad un mese dalla data del sostenuto esame teorico.
Le esercitazioni su un ciclomotore a due ruote sono consentite in luoghi poco frequentati, quindi strade poco trafficate o periferiche.
Qualora si tratti di ciclomotori omologati per il trasporto di un passeggero (motocarro fino a 50 cc) e dei quadricicli leggeri (mini car), l’autorizzazione consente all’interessato di esercitarsi purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente conseguita da almeno dieci anni. Tali ciclomotori devono recare l’apposito contrassegno (lettera “P”).
L’istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità.
L’esame pratico si svolgerà in due fasi. La prima, in area attrezzata ed esclusa dalla libera circolazione, mirata ad accertare l’idoneità tecnica del candidato. La seconda fase, alla quale si accede dopo il superamento della prima, si svolgerà nel traffico per verificare i comportamenti di guida del candidato in condizioni reali.
La norma, sotto l’aspetto sanzionatorio, prevede sanzioni amministrative diverse sulla tipologia di sottocategoria di veicolo usato, cioè, a due, tre o quattro ruote, partendo da un importo minimo di euro 24,00 (mancanza del titolo autorizzativo al seguito e/o documento identificativo di riconoscimento), fino a un importo di euro 398,00 (mancanza d’istruttore ove prescritto), oltre al fermo amministrativo del veicolo per un periodo di mesi tre.
Le persone che abbiano superati gli 80 anni di età che aspirino al conseguimento del certificato dell’idoneità alla guida dei ciclomotori, devono essere sottoposti alla visita medica collegiale di cui all’articolo 119 del C.d.S.

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