L’assessore alle Attività Produttive del Comune di Benevento, Pietro Iadanza, rende noto ai titolari dei locali di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche che, a decorrere dal 13 novembre, è entrato in vigore l’articolo 54 della legge 120/2010 di modifica al Codice della Strada in base al quale i titolari e gestori dei suddetti locali, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l’assunzione di alcool presso almeno un’uscita del locale. I suddetti locali devono altresì esporre all’entrata, all’interno e all’uscita apposite tabelle che riproducano: la descrizione dei sintomi correlati ai diversi gradi di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata; le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. L’inosservanza di tale disposizione comporta una sanzione amministrativa che va da 300 a 1.200 euro. L’assessore Iadanza invita, pertanto, i titolari e gestori dei suddetti locali ad uniformarsi alla normativa vigente in modo da evitare di incorrere in sanzioni.